Comitato Pendolari Chioggia

 
Comune di Chioggia


 

Statuto

 

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1) È costituita in Chioggia (Venezia) l’Associazione denominata "Comitato Pendolari di Chioggia" senza fini di lucro, apartitica, con sede in Chioggia.

2) La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 - SCOPI E FINALITÀ
1) L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio utilizzano i mezzi di trasporto.

2) L’Associazione intende intervenire sulla situazione della viabilità e dei trasporti nel territorio di Chioggia e della città con l’esterno, con riferimento al trasporto su gomma, su rotaia e su acqua. Essa è impegnata a inquadrare le questioni in maniera unitaria, cercando di ottenere una maggiore attenzione per migliorarne le condizioni.
3) L’Associazione sostiene la centralità delle esigenze dei pendolari e del trasporto pubblico.
4) In particolare, l’Associazione si propone di:

a) Contribuire al miglioramento dei servizi pubblici della città di Chioggia, in tutti i suoi aspetti (orari, fermate, percorsi, pensiline…);
b) Contribuire al miglioramento della qualità delle condizioni di trasporto dei lavoratori e degli studenti;
c) Costituire un riferimento di confronto con il Comune, gli Enti locali e regionali, le Aziende e le Società che gestiscono i trasporti;
d) Informare i cittadini sulle problematiche inerenti i trasporti.

Articolo 3 - RISORSE ECONOMICHE
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)   contributi degli aderenti;

b)   contributi privati;

c)   contributi del Comune, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati alla vita della Associazione e a  sostegno di specifiche attività e progetti;

d)   donazioni e lasciti testamentari;

e)    rimborsi derivanti da convenzioni.

2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente i 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone all’Assemblea dei soci entro i due mesi successivi.

Articolo 4 - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Articolo 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1) L’ammissione a socio è subordinata al pagamento della quota annuale.
2) Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa minima, proposta dal Comitato direttivo, in base alle esigenze di cassa come da bilancio preventivo.
3) La qualità di socio, compresi i componenti del Comitato Direttivo, si perde per:

a) recesso;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) esclusione dovuta a violazioni degli articoli statutari

4) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I soci sono obbligati a:

a)    osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b)
   mantenere sempre un comportamento consono alle finalità ed allo Statuto dell’Associazione;
c)
    versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d)
   prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto a:

          a)    partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
          b)
   partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
          c)
    accedere alle cariche associative;
          d)
   prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con
             possibilità di ottenerne copia (con eventuale rimborso delle spese di riproduzione).

Articolo 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’Associazione:

a)    l’Assemblea dei soci; il Comitato direttivo; il Presidente.

Articolo 8 - L’ASSEMBLEA
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a)    approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio (consuntivo e preventivo);
b)
   discute ed approva il programma annuale delle attività;
c)
    nomina i componenti del Comitato Direttivo;
d)
   può revocare il Comitato Direttivo prima della scadenza, orvvedendo ad una nuova composizione;
e)
    delibera sulle orme interne e le sue variazioni;
f)
     delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza del Comitato Direttivo.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

La convocazione deve essere effettuata tramite comunicazione affissa nelle apposite bacheche ed alle fermate degli autobus e dei vaporetti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Il Comitato direttivo è impegnato alla massima diffusione della data e dell’ordine del giorno dell’Assemblea, nelle forme possibili e che ritiene più opportune (quali la comunicazione diretta ai soci, l’informazione tramite stampa…).
6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
7) Il Segretario del Comitato Direttivo è responsabile della stesura del verbale dell’Assemblea, nel quale devono essere sintetizzati gli interventi e le deliberazioni discusse.

Articolo 9 - IL COMITATO DIRETTIVO
1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, nominati dall’Assemblea dei soci. Almeno il 20% del C.D. deve essere composto da soci fondatori.  I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Decadono dopo tre assenze non giustificate.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. La surroga di un componente del Comitato Direttivo può essere rimessa all’Assemblea e comunque ratificata dalla stessa. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
4) Al Comitato direttivo spetta:

   a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b)
   predisporre i bilanci;
c)
    preparare il programma annuale delle attività dell’Associazione;
d)
   nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
e)
    provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono spettanti all’Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola una volta ogni quindici giorni e assume le proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti.
Per decisioni di particolare importanza in prima istanza la maggioranza necessaria dovrà essere i 2/3 dei componenti. Per seconda istanza si intende la riunione successiva e vale la maggioranza dei presenti.
7) Le decisioni di ogni riunione del Comitato direttivo, e i verbali dell’Assemblea, redatti su responsabilità del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE
1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo, nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 11 – ATTIVITA’ E CARICHE ASSOCIATIVE
1) Le attività dell’Associazione vengono sviluppate ai suoi organi statutari. Deve essere previsto un piano annuale di attività, all’interno del quale deve essere promosso almeno un incontro di approfondimento delle problematiche del trasporto e della viabilità.
2) Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo.
3) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al comma precedente.

Articolo 12 - NORMA FINALE
In caso dello scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato con finalità analoghe, operante a Chioggia.

Articolo 13 - RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

 

 

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