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Comune di
Chioggia
Statuto
Articolo 1
- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1) È costituita in Chioggia (Venezia) l’Associazione
denominata "Comitato Pendolari di Chioggia" senza fini
di lucro, apartitica, con sede in Chioggia.
2) La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2 -
SCOPI
E FINALITÀ
1) L’Associazione, ispirandosi ai principi della
solidarietà umana, si prefigge come scopo di
intervenire a favore di tutti i cittadini che per
motivi di lavoro o di studio utilizzano i mezzi di
trasporto.
2) L’Associazione intende intervenire sulla situazione
della viabilità e dei trasporti nel territorio di
Chioggia e della città con l’esterno, con riferimento
al trasporto su gomma, su rotaia e su acqua. Essa è
impegnata a inquadrare le questioni in maniera
unitaria, cercando di ottenere una maggiore attenzione
per migliorarne le condizioni.
3) L’Associazione sostiene la centralità delle
esigenze dei pendolari e del trasporto pubblico.
4) In particolare, l’Associazione si propone di:
a) Contribuire al
miglioramento dei servizi pubblici della città di
Chioggia, in tutti i suoi aspetti (orari, fermate,
percorsi, pensiline…);
b) Contribuire al miglioramento della qualità delle
condizioni di trasporto dei lavoratori e degli
studenti;
c) Costituire un riferimento di confronto con il
Comune, gli Enti locali e regionali, le Aziende e le
Società che gestiscono i trasporti;
d) Informare i cittadini sulle problematiche inerenti
i trasporti.
Articolo 3
- RISORSE ECONOMICHE
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) contributi
degli aderenti;
b)
contributi
privati;
c) contributi
del Comune, di enti e di istituzioni pubbliche,
finalizzati alla vita della Associazione e a sostegno
di specifiche attività e progetti;
d)
donazioni e
lasciti testamentari;
e)
rimborsi
derivanti da convenzioni.
2) L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio e termina
rispettivamente i 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni
anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato
Direttivo redige i bilanci consuntivo e preventivo e
li sottopone all’Assemblea dei soci entro i due mesi
successivi.
Articolo 4 -
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri
dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche che si impegnano a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Articolo 5 -
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1) L’ammissione a socio è subordinata al pagamento
della quota annuale.
2) Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa minima, proposta
dal Comitato direttivo, in base alle esigenze di cassa
come da bilancio preventivo.
3) La qualità di socio, compresi i componenti del
Comitato Direttivo, si perde per:
a)
recesso;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione;
d) esclusione dovuta a violazioni degli articoli
statutari
4)
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su
proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso prima di
procedere all’esclusione, devono essere contestati per
iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica.
5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Articolo 6 -
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I soci sono obbligati a:
a)
osservare
lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b)
mantenere
sempre un comportamento consono alle finalità ed allo
Statuto dell’Associazione;
c)
versare la
quota associativa di cui al precedente articolo;
d)
prestare la
loro opera a favore dell’Associazione in modo
personale spontaneo e gratuito.
2) I
soci hanno diritto a:
a)
partecipare
a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b)
partecipare
all’Assemblea con diritto di voto;
c)
accedere
alle cariche associative;
d)
prendere
visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la
documentazione relativa alla gestione
dell’Associazione, con
possibilità di ottenerne copia (con eventuale rimborso
delle spese di riproduzione).
Articolo 7 -
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea
dei soci; il Comitato direttivo; il Presidente.
Articolo 8 -
L’ASSEMBLEA
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere
ordinaria o straordinaria. Ogni socio potrà farsi
rappresentare in assemblea da un altro socio con
delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due
deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività
dell’Associazione ed inoltre:
a)
approva il
bilancio relativamente ad ogni esercizio (consuntivo e
preventivo);
b)
discute ed
approva il programma annuale delle attività;
c)
nomina i
componenti del Comitato Direttivo;
d)
può
revocare il Comitato Direttivo prima della scadenza,
orvvedendo ad una nuova composizione;
e)
delibera
sulle orme interne e le sue variazioni;
f)
delibera
l’esclusione dei soci dall’Associazione.
3) L’Assemblea ordinaria
viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo
almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o
almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo
degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello statuto e sullo scioglimento anticipato
dell’Associazione e può essere convocata dal
Presidente e/o dalla maggioranza del Comitato
Direttivo.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono
presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di
entrambi da un altro membro del Comitato direttivo
eletto dai presenti.
La convocazione deve essere effettuata tramite
comunicazione affissa nelle apposite bacheche ed alle
fermate degli autobus e dei vaporetti almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione. Il
Comitato direttivo è impegnato alla massima diffusione
della data e dell’ordine del giorno dell’Assemblea,
nelle forme possibili e che ritiene più opportune
(quali la comunicazione diretta ai soci,
l’informazione tramite stampa…).
6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono
valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti.
7) Il Segretario del Comitato Direttivo è responsabile
della stesura del verbale dell’Assemblea, nel quale
devono essere sintetizzati gli interventi e le
deliberazioni discusse.
Articolo 9 -
IL
COMITATO DIRETTIVO
1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di
membri non inferiore a cinque e non superiore a
venticinque, nominati dall’Assemblea dei soci. Almeno
il 20% del C.D. deve essere composto da soci
fondatori. I membri del Comitato Direttivo rimangono
in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare
parte del Comitato esclusivamente gli associati.
Decadono dopo tre assenze non giustificate.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno
dei componenti il Comitato decada dall’incarico il
Comitato Direttivo può provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i non eletti che
rimane in carica fino allo scadere dell’intero
Comitato. La surroga di un componente del Comitato
Direttivo può essere rimessa all’Assemblea e comunque
ratificata dalla stessa. Nel caso decada oltre la metà
dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un
Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un
Tesoriere.
4) Al Comitato direttivo spetta:
a) curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b)
predisporre
i bilanci;
c)
preparare
il programma annuale delle attività dell’Associazione;
d)
nominare il
Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il
Tesoriere;
e)
provvedere
agli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non sono spettanti all’Assemblea
dei soci.
5) Il
Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza
di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola una
volta ogni quindici giorni e assume le proprie
delibere in base alla maggioranza dei presenti.
Per decisioni di particolare importanza in prima
istanza la maggioranza necessaria dovrà essere i 2/3
dei componenti. Per seconda istanza si intende la
riunione successiva e vale la maggioranza dei
presenti.
7) Le
decisioni di ogni riunione del Comitato direttivo, e i
verbali dell’Assemblea, redatti su responsabilità del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Articolo 10 -
IL
PRESIDENTE
1) Il Presidente ha il compito di presiedere il
Comitato Direttivo, nonché l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza
dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In
caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice-Presidente.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i
poteri chiedendo allo stesso la ratifica dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente
successiva.
Articolo 11 –
ATTIVITA’ E CARICHE ASSOCIATIVE
1) Le attività dell’Associazione vengono sviluppate ai
suoi organi statutari. Deve essere previsto un piano
annuale di attività, all’interno del quale deve essere
promosso almeno un incontro di approfondimento delle
problematiche del trasporto e della viabilità.
2) Le attività dell’Associazione sono svolte
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in
alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate
dall’Associazione le spese vive effettivamente
sostenute per l’attività prestata, previa
documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dal Comitato direttivo.
3) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo
gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati
di cui al comma precedente.
Articolo 12 -
NORMA
FINALE
In caso dello scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di
volontariato con finalità analoghe, operante a
Chioggia.
Articolo 13 -
RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo
statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia
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